European Criminal Law and “Crimmigration”
Code 416NN
Credits 6
Learning outcomes
PAROLE CHIAVE: Fonti europee e diritto penale - Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Immigrazione - Crimmigration
OBIETTIVI ED ABILITÀ. L’opzione per una politica criminale europea, compiuta almeno a partire dal Trattato di Maastricht, si è tradotta, nel tempo, in un impatto crescente delle fonti dell’Unione Europea sui diritti penali nazionali. Tale impatto opera vuoi sul piano dei principî, vuoi sui processi di selezione degli scopi di tutela, vuoi sulla portata delle disposizioni incriminatrici. Questo c.d. “diritto penale europeo” è vivificato dall’articolato dialogo tra le Corti, nazionali e sovranazionali, che assume toni particolarmente problematici nel settore penale, nel quale è necessario bilanciare le esigenze di difesa sociale, colte in una prospettiva anche sovra- e transnazionale, con una limitazione garantistica del potere punitivo. A quest’ultimo proposito, particolare importanza assume, inoltre, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Obiettivo del corso è offrire, allo studente, le coordinate utili a orientarsi in questo reticolo multilivello di fonti, come necessario in rapporto a qualsiasi tema, di rilevanza penalistica, d’interesse per un giurista chiamato ad operare per, o a interloquire con, istituzioni sovranazionali. Le abilità acquisite verranno poi messe alla prova nel particolare ambito del diritto penale dell’immigrazione, che anche in ragione di precise sollecitazioni europee sta assumendo tratti di specializzazione (riassunti nel neologismo Crimmigration), mettendo il proprio strumentario sanzionatorio, e la propria attitudine stigmatizzante, a servizio dei precetti e degli scopi di un diritto amministrativo dell’immigrazione fondamentalmente orientato all’esclusione dal territorio dello straniero indesiderabile; con correlata relativizzazione delle garanzie del diritto penale classico, troppo rigide rispetto alle esigenze efficientistiche che prevalgono in questa materia, e con il rischio, talora, di non distinguere adeguatamente l’immigrato meritevole di sanzione da quello, invece, vittima vulnerabile di reato, o comunque titolare di diritti fondamentali bisognosi di tutela, azionabili anche di fronte alla Corte di Strasburgo.
OBIETTIVI ED ABILITÀ. L’opzione per una politica criminale europea, compiuta almeno a partire dal Trattato di Maastricht, si è tradotta, nel tempo, in un impatto crescente delle fonti dell’Unione Europea sui diritti penali nazionali. Tale impatto opera vuoi sul piano dei principî, vuoi sui processi di selezione degli scopi di tutela, vuoi sulla portata delle disposizioni incriminatrici. Questo c.d. “diritto penale europeo” è vivificato dall’articolato dialogo tra le Corti, nazionali e sovranazionali, che assume toni particolarmente problematici nel settore penale, nel quale è necessario bilanciare le esigenze di difesa sociale, colte in una prospettiva anche sovra- e transnazionale, con una limitazione garantistica del potere punitivo. A quest’ultimo proposito, particolare importanza assume, inoltre, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Obiettivo del corso è offrire, allo studente, le coordinate utili a orientarsi in questo reticolo multilivello di fonti, come necessario in rapporto a qualsiasi tema, di rilevanza penalistica, d’interesse per un giurista chiamato ad operare per, o a interloquire con, istituzioni sovranazionali. Le abilità acquisite verranno poi messe alla prova nel particolare ambito del diritto penale dell’immigrazione, che anche in ragione di precise sollecitazioni europee sta assumendo tratti di specializzazione (riassunti nel neologismo Crimmigration), mettendo il proprio strumentario sanzionatorio, e la propria attitudine stigmatizzante, a servizio dei precetti e degli scopi di un diritto amministrativo dell’immigrazione fondamentalmente orientato all’esclusione dal territorio dello straniero indesiderabile; con correlata relativizzazione delle garanzie del diritto penale classico, troppo rigide rispetto alle esigenze efficientistiche che prevalgono in questa materia, e con il rischio, talora, di non distinguere adeguatamente l’immigrato meritevole di sanzione da quello, invece, vittima vulnerabile di reato, o comunque titolare di diritti fondamentali bisognosi di tutela, azionabili anche di fronte alla Corte di Strasburgo.